STATUTO

Qui di seguito potete trovare lo statuto dell'associazione chimica farmaceutica lombarda fra titolari di farmacia.
Il testo è aggiornato all'ultima approvazione dell'assemblea del 29/11/2018

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Articolo 1 - Definizione

La "Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda fra Titolari di Farmacia" sorta in Milano nel 1859 col nome di Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda (di seguito anche "Associazione Lombarda"), regolarmente costituita il 12 gennaio 1863, eretta in ente morale con R.D. 9 gennaio 1896 e disciolta con Decreto del Prefetto di Milano in data 23 luglio 1935, ricostituita per volontà degli interessati il 27 luglio 1945 col nome di Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda fra Proprietari di Farmacia, è la Associazione sindacale e di categoria dei Titolari di Farmacia.


Articolo 2 - Sede e durata

Sezione 2.1

L'Associazione Lombarda ha sede in Milano, Viale Piceno 18, ha la durata fino al 31 dicembre 2050 ed è regolata dalle norme contenute nel Libro I Tit. Il Capo III del vigente Codice Civile.

Sezione 2.2

L'Associazione Lombarda è apartitica e non ha scopo di lucro.

Articolo 3 - Oggetto dell'Associazione

Sezione 3.1

L'Associazione Lombarda si propone in via prioritaria:
  1. Di tutelare i diritti e gli interessi morali, sindacali, tecnici ed economici dei Titolari di Farmacia privati e pubblici, anche attraverso la disponibilità di idonea assistenza in materia sindacale, legale, amministrativa, economica, assicurativa e deontologica, esercitata da opportune strutture tecniche.
  2. Di rappresentare e assistere gli Associati, collettivamente e/o singolarmente, nei confronti degli organi locali dello Stato e della Regione, delle ASL e degli altri Enti Pubblici e Privati territoriali, delle strutture di assistenza e previdenza sanitaria che verranno attuate in sede locale e nazionale, delle ditte produttrici e delle aziende di distribuzione intermedia e delle rispettive organizzazioni di categoria territoriali, di gruppi sindacali, Ordini e similari, compresa la partecipazione ad aste o gare. A tal fine l'Associazione Lombarda potrà anche sottoscrivere convenzioni con gli Enti suddetti in rappresentanza degli Associati secondo modalità e termini ritenuti più idonei allo scopo
  3. Di rappresentare, altresì, i propri Associati nei confronti delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti delle farmacie private;
  4. Di collaborare con altre strutture provinciali, regionali e nazionali della categoria, con gli Ordini professionali, con le Autorità e con gli altri organismi anche accademici competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi attinenti l'attività svolta dalle farmacie, l'esercizio della professione di farmacista ed il servizio farmaceutico promuovendo, altresì, ovvero organizzando o partecipando all'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione professionale;
  5. Di nominare e designare i propri rappresentanti in tutti i Consigli, commissioni, Enti ed Organi Pubblici e Privati, nei quali tale rappresentanza sia prevista, ammessa o richiesta; nell'ipotesi di 3 assenze consecutive non giustificate detti rappresentanti decadono dalla carica;
  6. Di perseguire tutte quelle iniziative e svolgere tutte quelle attività che a giudizio del Consiglio o dell'Assemblea siano ritenute utili per elevare e migliorare le condizioni morali, culturali ed economiche dei Titolari di Farmacia, anche attraverso Fondazioni.

Sezione 3.2

L'Associazione Lombarda potrà, infine, proporsi altresì in via secondaria:
  1. di prestare ai Soci tutti i servizi complementari, utili al raggiungimento degli scopi sociali, disposti dal Consiglio Direttivo, che adotterà gli opportuni provvedimenti di copertura di spesa, posta a carico degli utilizzatori degli stessi, quali, ad esempio:
    • tenuta dei libri e scritture contabili necessari al corretto svolgimento dell'attività imprenditoriale relativa all'esercizio della Farmacia curandone il sistematico aggiornamento;
    • assistenza nell'andamento di tutti gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi anche relativamente ai rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente, redigendo i prospetti paga mensili e curando la corretta tenuta delle scritture necessarie;
    • fornitura delle pubblicazioni ufficiali e degli strumenti necessari ad una corretta gestione della Farmacia (Gazzette Ufficiali, Aggiornamento al Prontuario Terapeutico, stampati, ecc.);
    • ogni altro servizio di natura amministrativa e burocratica anche prodromico o di ausilio alla realizzazione dei servizi predetti qualora svolti da terzi.

Sezione 3.3

L'Associazione Lombarda può aderire ad organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali di categoria.

Articolo 4 - Attività accessorie all'oggetto Associativo

Sezione 4.1

In vista del raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione Lombarda potrà costituire società, ovvero acquisire o cedere partecipazioni in società commerciali, consorzi, società consortili o società cooperative partecipate, anche in parte, da titolari di Farmacia ovvero loro organizzazioni, aventi ad oggetto esclusivo o principale una o più finalità istituzionali proprie o accessorie a quelle dell'Associazione. In particolare:

Sezione 4.2

Le costituzioni, le cessioni e le acquisizioni di partecipazioni in società commerciali (snc, sas, srl, spa, sapa) sono deliberate dall'Assemblea a norma delle previsioni di cui ai successivi punti del presente statuto, mentre le stesse operazioni riferite agli altri organismi, diversi da quelli sopra indicati (a titolo esemplificativo: consorzi, società consortili e cooperative) sono deliberate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali alla migliore acquisizione e/o razionalizzazione e/o ampliamento di attività delle farmacie.

Sezione 4.3

Potranno altresì essere svolte dall'Associazione Lombarda attività commerciali che comunque non comportino entrate complessivamente prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

Articolo 5 - Soci – Condizioni di ammissione, obblighi e divieti

Sezione 5.1

Alla Associazione Lombarda partecipano Soci ordinari e aderenti.
Le deliberazioni di ammissione debbono essere annotate nel libro Soci.

Sezione 5.2

Sono Soci Ordinari i Titolari di Farmacia, intendendo come tali sia farmacisti persone fisiche, sia società (di persone o di capitali) purché' titolari, nel territorio di competenza dell'Associazione Lombarda, di almeno una Farmacia.

Sezione 5.3

Le società di persone fra Farmacisti, così come le società di capitali titolari di Farmacie devono comunicare all’Associazione Lombarda l’elenco dei Soci ed ogni loro variazione e sono rappresentate da un Socio amministratore o da un altro Socio a ciò delegato, con idonea procura della durata almeno pari a quella del Consiglio Direttivo in carica.
Il rappresentante della società (sia essa di persone che di capitali) titolare di Farmacia esercita i diritti di elettorato attivo e passivo in seno all’Associazione, nei termini e modalità precisate nei successivi articoli di questo stesso statuto.

Sezione 5.4

Sono a tal fine considerati titolari di Farmacia i farmacisti legali rappresentanti delle comunioni ereditarie e i gestori provvisori.
Nella comunione ereditaria se il rappresentante legale non è farmacista, questi nomina in rappresentanza della stessa il direttore tecnico certificato presso l'autorità competente: quest'ultimo esercita esclusivamente i diritti di elettorato attivo.
All'atto del riconoscimento della comunione ereditaria, questa deve comunicare in Associazione Lombarda ogni designazione del farmacista direttore tecnico fino a revoca da parte della stessa.

Sezione 5.5

Sono Soci aderenti le Farmacie di proprietà di Comuni, le Aziende Municipalizzate o altri Enti pubblici o società partecipate da Enti pubblici nonché le Cooperative, ex art. 7, L. 362/1991, in persona del loro legale rappresentante. Gli aderenti partecipano a tutte le iniziative dell'Associazione senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Sezione 5.6

La domanda di ammissione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante delle entità sopra citate, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione Lombarda.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di accettare o di respingere la domanda con obbligo di motivazione, impregiudicata restando nell'aspirante Socio la facoltà del ricorso ai probiviri i quali decideranno in merito in modo definitivo e la decisione verrà successivamente comunicata all'Assemblea Ordinaria.

Sezione 5.7

L'adesione all'Associazione Lombarda comporta:
  1. la piena accettazione dello statuto
  2. l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salvo impedimenti di natura statutaria.
Gli Associati aderenti possono, per fondati e gravi motivi, essere esentati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione dall'adeguarsi a particolari singole iniziative.

Sezione 5.8

I Soci dell’Associazione Lombarda non possono aderire ad altre associazioni fra Titolari di Farmacia aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli di Federfarma Nazionale, ancorché queste siano al di fuori del territorio di competenza dell’Associazione Lombarda

Sezione 5.9

Non possono essere Soci dell’Associazione Lombarda i Titolari di Farmacia operanti sul territorio di altre Provincie non già iscritte sotto l’Associazione Lombarda, fatta salva la possibilità i associare Titolari di Farmacia di altre Provincie purché la richiesta avvenga da parte della maggioranza dei Titolari di Farmacia presenti in dette Provincie. Per i soci dell’Associazione Lombarda titolari di più farmacie, rimane salvo quanto precisato al successivo 5.10.

Sezione 5.10

I soci dell’Associazione Lombarda, laddove siano titolari di più farmacie, in parte presenti nel Territorio di competenza dell’Associazione, in parte altrove, non potranno iscriversi ad altre Associazioni se non a quelle identificate come “Federfarma” territoriale, socie di Federfarma Nazionale.

Articolo 6 - Cessazione del Socio

Sezione 6.1

Il Socio cessa di fare parte dell'Associazione Lombarda nei seguenti casi:
  1. morte;
  2. dimissioni;
  3. esclusione;
  4. perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l’adesione

Sezione 6.2

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo e hanno effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, previa liquidazione delle quote Associative di competenza annuali.

Sezione 6.3

L'esclusione d'un Associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità, grave violazione degli obblighi statutari, o per gravi motivi tali da non consentire la di lui permanenza nell'associazione; l'Associato può ricorrere nei venti giorni successivi dalla data di comunicazione al Collegio dei probiviri che deciderà inappellabilmente, con obbligo di motivazione. L'espulsione può essere deliberata anche in assenza di un provvedimento definitivo dell'autorità pubblica.

Sezione 6.4

Gli Associati, che abbiano rassegnato le dimissioni o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione Lombarda: durata carica, rieleggibilità

Sezione 7.1

Organi dell'Associazione sono:
  1. l'Assemblea generale dei Soci;
  2. il Comitato Provinciale;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Presidente;
  5. il Comitato Rurale;
  6. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. il Collegio dei Probiviri.
Possono ricoprire cariche sociali (come successivamente definite al paragrafo 17.1) negli organi b), c), d), e), f), g) esclusivamente i Farmacisti Titolari di Farmacia. Nel caso di Società (sia di persone che di capitali) titolari di Farmacia, possono ricoprire cariche sociali i soci o i componenti degli organi sociali delle stesse, purché Farmacisti iscritti all’albo, oppure i direttori responsabili delle singole farmacie di cui al comma 3 dell’articolo 7 della legge 8 Novembre 1991, n.362, e successive modificazioni

Sezione 7.2

I componenti degli organi di cui alle lett. c), d), f), g) durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’elezione avviene con assemblea di approvazione del bilancio del terzo anno.

Sezione 7.3

La cessazione dei componenti degli organi sociali per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui sono stati ricostituiti: successivamente alla scadenza del mandato triennale e fino alla loro sostituzione o rinomina, detti componenti possono compiere solamente gli atti indifferibili ed urgenti.

Sezione 7.4

In caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo di taluni componenti degli organi sociali collegiali o del Presidente, il mandato dei subentranti cessa con la scadenza naturale computando il periodo già decorso.

Articolo 8 - Assemblea dei Soci: ordinaria e straordinaria

L'Assemblea degli Associati è Ordinaria e Straordinaria.


Articolo 9 - Assemblea dei Soci: ambito delle deliberazioni

Sezione 9.1

L'Assemblea ordinaria delibera normalmente sui seguenti argomenti:
  • determinazione delle linee di indirizzo generale di attività della Associazione;
  • approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale della gestione riferentesi all'anno solare precedente, del bilancio preventivo per l'esercizio in corso e delle quote Associative annuali;
  • acquisto ed alienazione di immobili funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;
  • approvazione dell'operato del Comitato Provinciale e del Consiglio Direttivo;
  • elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
  • la variazione delle quote Associative annuali;
  • la costituzione di società commerciali, acquisizione o cessione di partecipazione in società commerciali ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
  • ogni altro argomento che il Comitato Provinciale o il Consiglio Direttivo porranno all'ordine del giorno.

Sezione 9.2

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto sociale, sulle operazioni, atti ed argomenti di natura straordinaria non già di competenza della Assemblea ordinaria o di altri organi, sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 10 - Assemblea dei Soci: convocazione

Sezione 10.1

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente e, in caso di sua impossibilità, da uno dei due Vicepresidenti almeno una volta all'anno entro la fine del mese di giugno, anche su richiesta di almeno un quarto degli Associati effettivi o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti; la richiesta deve essere formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al Presidente dell'Associazione o al facente funzione.

Sezione 10.2

L'assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Presidente, il Comitato Provinciale o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure sia richiesta da almeno un quarto degli Associati effettivi o dal Collegio dei Revisori dei Conti; la richiesta deve essere formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al Presidente dell'Associazione o al facente funzione.

Sezione 10.3

Le Assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate, con un preavviso di almeno dieci giorni, mediante comunicazione raccomandata A/R o telefax o altro mezzo anche elettronico, purché permetta riscontro dell'avvenuta ricezione, recante l'ordine del giorno, ora e luogo della prima e, eventualmente, della seconda convocazione.
La seconda convocazione può essere fissata un’ora dopo la prima.
In caso di urgenza l’Assemblea Straordinaria può essere convocata telegraficamente o con altro mezzo anche elettronico purché permetta riscontro di avvenuta ricezione, con un preavviso ridotto a 48 ore.

Articolo 11 - Assemblea dei Soci: diritto di voto e di partecipazione, deleghe

Sezione 11.1

Ogni Socio effettivo ha diritto di voto nell’Assemblea. Tale diritto di voto sarà conteggiato in funzione del numero delle Farmacie di cui il socio è titolare nell’ambito del territorio di competenza dell’Associazione Lombarda, secondo le limitazioni previste al successivo art. 13.5

Sezione 11.2

. Ogni socio società di persone e di capitali può farsi rappresentare nell’assemblea, oltreché dalla persona indicata all’art. 5 del Presente Statuto, da altri Soci e/o amministratori, purchè farmacisti, a ciò specificatamente delegati.

Sezione 11.3

Ogni Socio può rappresentare per delega scritta non più di altri due Soci effettivi e, salvo quanto previsto al punto 11.2. precedente, può farsi rappresentare per delega scritta solo da Soci dell’Associazione.

Sezione 11.4

Possono partecipare alle Assemblee Ordinarie o Straordinarie tutti gli Associati effettivi ed aderenti in regola con il pagamento delle quote.

Articolo 12 - Assemblea dei Soci: quorum costitutivo

Sezione 12.1

Le Assemblee Ordinarie sono valide quando siano presenti, in proprio o per delega, in prima convocazione almeno un terzo dei Soci effettivi e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei Soci effettivi presenti, salvo che si tratti di deliberazioni aventi ad oggetto:
  • la variazione delle quote Associative annuali;
  • la costituzione di società ovvero acquisizione o cessione di partecipazione in società commerciali ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
  • l'acquisto e l'alienazione degli immobili funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;
  • l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
per le quali necessita la presenza in proprio o per delega di almeno il 20% dei Soci effettivi.

Sezione 12.2

Le Assemblee Straordinarie:
  1. aventi a oggetto operazioni, atti ed argomenti di natura straordinaria non già di competenza della Assemblea ordinaria o di altri organi, sono validamente costituite quando siano presenti, in proprio o per delega, in prima convocazione almeno un terzo dei Soci effettivi e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei Soci effettivi;
  2. aventi a oggetto le modifiche dello Statuto sociale, sono validamente costituite quando siano presenti in proprio o per delega almeno i due terzi dei Soci effettivi in prima convocazione e almeno un terzo dei Soci effettivi in seconda convocazione;
  3. aventi a oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono validamente costituite quando siano presenti in proprio o per delega di almeno i due terzi dei Soci effettivi in prima convocazione e, in seconda convocazione, della maggioranza semplice dei Soci effettivi.

Sezione 12.3

In ogni caso, ai fini del computo del quorum costitutivo, per il caso di Società Titolari di Farmacia (siano esse di persone o di capitali) valgono le stesse limitazioni previste per il quorum deliberativo al successivo articolo 13.5.

Articolo 13 - Assemblea dei Soci: quorum deliberativo

Sezione 13.1

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, salvo quelle concernenti l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri, sono assunte mediante votazione palese per alzata di mano, salvo che da parte della maggioranza dei presenti o del Consiglio Direttivo sia avanzata richiesta di ricorso allo scrutinio segreto.

Sezione 13.2

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri, vengono prese a maggioranza di voti con scrutinio segreto.

Sezione 13.3

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea Straordinaria di cui all'art. 12 punto a), delibera a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega.

Sezione 13.4

Le Assemblee straordinarie di cui all'art. 12 punto b) e c) deliberano con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci effettivi presenti, in proprio o per delega, tanto in prima convocazione che in seconda convocazione.

Sezione 13.5

Ai fini del calcolo dei quorum deliberativi e del correlato diritto di voto, una società (sia essa di persone che di capitali) Titolare di più farmacie non può rappresentare più del 1% degli associati.
Nel computo di tale limite massimo vanno conteggiate anche parti tra loro correlate quali:
  1. più Società Titolari di farmacie (siano esse società di persone che di capitali), aventi diritto di voto nella medesima Associazione Provinciale, tra loro direttamente od indirettamente controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché tra loro collegate da soci comuni;
  2. più Titolari di Farmacia, aventi diritto di voto nell’Associazione Provinciale, che siano collegati in regime di matrimonio, o di convivenza, o di parentela entro il 3° grado, con soci o Titolari di Farmacia di Società aventi anch’esse diritto di voto nella medesima Associazione Provinciale.

Articolo 14 - Assemblea dei Soci: presidenza, verbalizzazione

Sezione 14.1

Le deliberazioni delle Assemblee devono essere verbalizzate e raccolte in appositi registri e i verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione e sono messi a disposizione dei Soci in visione presso la sede sociale.

Sezione 14.2

Il Presidente dell'Associazione Lombarda è di diritto Presidente dell'Assemblea. Egli può delegare a presiederla un Vice Presidente. In loro assenza l'Assemblea nomina il Presidente.

Articolo 15 - Comitato Provinciale

Sezione 15.1

Il Comitato Provinciale è l'organo di collegamento tra i titolari di Farmacia sul territorio e il Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Presidente di quest'ultimo o da un suo delegato.

Sezione 15.2

Il Comitato Provinciale svolge attività di periodica informazione nei riguardi dei farmacisti della propria area territoriale in ordine alle attività del Consiglio Direttivo e riporta a quest'ultimo periodicamente almeno ogni quattro mesi, le esigenze manifestate dai farmacisti sul territorio.

Sezione 15.3

Ogni area territoriale è formata da almeno 15 farmacie contigue ed elegge il proprio rappresentante.
Le elezioni si svolgono mediante l'invio di una scheda elettorale che il Socio dovrà restituire nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione.
La nomina avverrà a maggioranza dei voti dei Soci effettivi.
Dell'elezione verrà redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente.

Sezione 15.4

I componenti il Comitato Provinciale vengono eletti entro 60 giorni dalla elezione del Consiglio Direttivo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo e successiva rielezione, il Comitato Provinciale decade dal suo mandato e si provvede alla sua ricostituzione, una volta eletto il nuovo Consiglio Direttivo, secondo le modalità del presente articolo.

Sezione 15.5

Il Comitato Provinciale si riunisce almeno tre volte all'anno o su richiesta del Presidente o di almeno un quarto dei suoi membri.

Sezione 15.6

Le deliberazioni del Comitato Provinciale devono essere verbalizzate in apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario della Associazione.

Articolo 16 - Consiglio direttivo: elezione e composizione, cessazione, diritto di voto

Sezione 16.1

Il Consiglio Direttivo è eletto in occasione dell'Assemblea Ordinaria che delibera sul rendiconto di cui al successivo art. 26. La durata della carica e la rieleggibilità sono disciplinate al precedente art. 7 di questo Statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri di cui almeno 2 in rappresentanza dei farmacisti rurali, eletti dall'assemblea fra i Soci effettivi a maggioranza di voti con scrutinio segreto.
Le operazioni di voto sono presiedute dal Presidente dell'Assemblea coadiuvato da tre scrutatori nominati dall'Assemblea Ordinaria.

Sezione 16.2

In caso di cessazione della carica di alcuni membri, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del primo dei non eletti fino a un limite di tre Consiglieri e, comunque, in rapporto a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo.

Sezione 16.3

Nell'ambito del Consiglio deve essere garantita la possibilità di rappresentanza di ciascuna delle province facenti capo all'Associazione.

Articolo 17 - Consiglio direttivo: Presidente, Vicepresidenti, Tesoriere, Segretario

Sezione 17.1

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno le seguenti cariche sociali: un Presidente, due Vice Presidenti di cui uno urbano e uno rurale, un Tesoriere e un Segretario, come meglio precisato ai successivi artt 20.3 e 21.3.

Articolo 18 - Consiglio direttivo: funzioni

Il Consiglio Direttivo, oltre ai compiti di nomina di cui al precedente art. 17, assume la direzione effettiva dell'Associazione, persegue gli scopi sociali secondo le direttive e gli indirizzi impartiti dall'Assemblea e dal Comitato Provinciale, provvedendo fra l'altro in particolare:

  • alla costituzione e al funzionamento degli uffici dell'Associazione;
  • a sottoscrivere convenzioni con enti a sensi della lett. b, art. 3 del presente statuto;
  • a disporre servizi complementari prestati ai Soci dell'Associazione a sensi della lett. g, art. 3 del presente statuto;
  • a costituire, acquisire e cedere partecipazioni in organismi differenti dalle società commerciali, a sensi dell'art. 4 del presente statuto;
  • a deliberare sull'ammissione di nuovi Soci effettivi e aderenti a sensi dell'art. 5 del presente statuto;
  • a pronunciarsi sull'esclusione dei Soci a sensi dell'art. 6 del presente statuto;
  • a redigere il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a sensi dell'art. 26 del presente statuto;
  • a proporre all'Assemblea gli importi delle quote associative iniziali e annuali e le modalità di pagamento, tenuto conto di quanto precisato al successivo art. 25 del presente Statuto;
  • a trattare e decidere su tutti gli argomenti di interesse dell'Associazione che non siano riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea o del Comitato Provinciale;
  • a costituire e coordinare, laddove ritenuto utile od opportuno, uno o più Commissioni di studio composte da Farmacisti.

Articolo 19 - Consiglio direttivo: riunioni e deliberazioni

Sezione 19.1

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente di norma una volta al mese o su richiesta di almeno 5 membri e delibera a maggioranza di voti.

Sezione 19.2

Tutte le deliberazioni, comprese le nomine di cui al precedente art. 17, sono prese con voto palese a maggioranza semplice dei presenti e sono verbalizzate in apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20 - Presidente e Vice Presidenti

Sezione 20.1

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; convoca il Comitato Provinciale e le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, delle cui riunioni ha la presidenza; attua le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento, ne fa le veci alternativamente uno dei due Vice Presidenti.

Sezione 20.2

La durata della carica e la rieleggibilità sono disciplinate al precedente art. 7 di questo Statuto.

Sezione 20.3

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente e due Vice Presidenti, l'uno in rappresentanza delle farmacie urbane, l'altro di quelle rurali.

Sezione 20.4

Il Presidente e i Vice Presidenti assumono altresì rispettivamente la carica di Presidente e Vice Presidenti del Comitato Provinciale.

Articolo 21 - Tesoriere e Segretario

Sezione 21.1

Il Tesoriere sovraintende, per delega del Consiglio Direttivo a cui rende conto, all'esecuzione delle operazioni di carattere economico e finanziario per quanto attiene l'ordinaria amministrazione.

Sezione 21.2

Il Segretario cura il coordinamento e la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio direttivo.

Sezione 21.3

Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito a maggioranza di voti secondo le maggioranze di cui al precedente art. 19.

Articolo 22 - Collegio dei revisori dei conti

Sezione 22.1

La sorveglianza sulla gestione sociale è demandata a un Collegio di tre revisori, eletti fra i Soci Effettivi dall'Assemblea Ordinaria con le modalità previste agli articoli disciplinanti la stessa.

Sezione 22.2

Il Collegio è costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti. La durata della carica e la rieleggibilità sono disciplinate al precedente art. 7 di questo Statuto.

Sezione 22.3

Il Collegio effettua con periodicità almeno trimestrale i necessari controlli sull'Amministrazione e sui fondi sociali esaminando le scritture contabili, redigendo regolari verbali sulle ispezioni effettuate.
Durante i controlli trimestrali il Collegio dovrà essere supportato da professionista con specifiche capacità tecniche nel settore.

Sezione 22.4

Il Collegio riferisce all'Assemblea dei Soci sui bilanci preventivi e sui rendiconti, presentando relazioni scritte.

Articolo 23 - Comitato rurale provinciale

Sezione 23.1

Il Comitato Rurale Provinciale è un organo consultivo in relazione ai problemi attinenti le farmacie rurali.

Sezione 23.2

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Comitato, con diritto di voto, i Soci titolari di farmacie rurali iscritti all'Associazione Lombarda.

Sezione 23.3

I Soci titolari di farmacie rurali, nell'ambito delle riunioni del Comitato, sono rappresentati dal Vice Presidente Rurale nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo, che rimane in carica un triennio. Il Rappresentante del Comitato Rurale Provinciale è di diritto membro del Comitato Rurale Regionale.

Articolo 24 - Collegio dei probiviri

Sezione 24.1

Il Collegio dei Probiviri, l'organo della giustizia interna della Associazione, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Soci effettivi a maggioranza di voti con le modalità previste agli articoli disciplinanti l'Assemblea Generale dei Soci.

Sezione 24.2

La durata della carica e la rieleggibilità sono disciplinate al precedente art. 7 di questo Statuto.

Sezione 24.3

Qualunque controversia o divergenza, la cui risoluzione non sia riservata alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, che sorgesse tra l'Associazione e i Soci e/o tra i Soci medesimi, anche per l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, verrà obbligatoriamente sottoposta al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Sezione 24.4

Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo è inappellabile.

Sezione 24.5

Per le controversie che non sia possibile comporre tramite l'intervento del Collegio dei Probiviri, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 25 - Patrimonio dell’Associazione, quote Associative, utili)

Sezione 25.1

Il patrimonio della Associazione Lombarda è formato dalle quote Associative ordinarie e straordinarie versate dai Soci effettivi e dai Soci aderenti, dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali e dai beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione e da ogni sopravvenienza attiva.

Sezione 25.2

Le quote associative annuali vengono determinate dal Consiglio Direttivo in funzione del numero di farmacie in capo ad ogni socio (indipendentemente dal relativo diritto di voto) e risultano composte da una parte fissa ed una parte proporzionale.

Sezione 25.3

In caso di scioglimento dell'Associazione, ai fini della destinazione del patrimonio si applica l'art. 27 del presente Statuto.

Sezione 25.4

Ogni Socio effettivo o aderente, è tenuto a versare una quota iniziale di iscrizione ed una quota annuale di Associazione nella misura, con le modalità ed entro il termine fissato dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
Le quote ed i contributi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili.

Sezione 25.5

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitali.

Articolo 26 - Esercizio sociale e bilancio

Sezione 26.1

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Sezione 26.2

Il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione debbono essere depositati dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale, affinché i Soci possano prenderne visione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio (consuntivo e preventivo) dovrà tenersi entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

Articolo 27 - Scioglimento dell'Associazione

Sezione 27.1

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, con le presenze e maggioranze, di cui agli artt. 12 e 13 del presente Statuto, disponendo le modalità per la liquidazione delle attività sociali e la loro destinazione.

Sezione 27.2

Soddisfatte le eventuali passività, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione locale, regionale o nazionale con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito, in tale secondo caso, l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.